Divieto di Associazione

Al fine di evitare una potenziale involontaria violazione dell’articolo 2.10 del Codice sportivo antidoping, rubricato “Divieto di associazione da parte di un Atleta o altra Persona”, si raccomanda a tutti gli Atleti di verificare, con la propria Federazione Sportiva Nazionale (FSN)/Ente di Promozione Sportiva (EPS)/Disciplina Sportiva Associata (DSA), nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, se il Personale di supporto della cui professionalità intendano avvalersi sia soggetto squalificato o inibito per violazione delle norme sportive antidoping o sia stato comunque sanzionato da altre autorità competenti per aver tenuto un comportamento non conforme alle richiamate norme.